{"id":19,"date":"2011-08-14T14:47:33","date_gmt":"2011-08-14T13:47:33","guid":{"rendered":"http:\/\/www.unavoceitalia.org\/wordpress\/?page_id=19"},"modified":"2025-10-18T18:33:51","modified_gmt":"2025-10-18T17:33:51","slug":"statuto","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.unavoceitalia.org\/wordpress\/statuto\/","title":{"rendered":"Statuto"},"content":{"rendered":"<p align=\"center\"><a href=\"https:\/\/www.unavoceitalia.org\/wordpress\/contatto\/unavoce-logo\/\" rel=\"attachment wp-att-488\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" title=\"Una Voce Italia\" src=\"https:\/\/www.unavoceitalia.org\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2011\/08\/unavoce-logo.gif\" alt=\"\" width=\"76\" height=\"72\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #000000;\"><span style=\"font-size: large;\">STATUTO \u00a0DI \u00a0UNA \u00a0VOCE \u00a0ITALIA<\/span><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 1<\/strong><br \/>\n<strong> (Nozione)<\/strong><\/p>\n<p>1. \u00abUna Voce Italia\u00bb, di seguito \u00abl\u2019Associazione\u00bb, \u00e8 un\u2019associazione culturale senza scopo di lucro, fondata in Roma il 7 luglio 1966.<\/p>\n<p>2. L\u2019Associazione potr\u00e0 richiedere il riconoscimento della personalit\u00e0 giuridica.<\/p>\n<p>3. L\u2019Associazione aderisce alla Foederatio Internationalis Una Voce, ne condivide i fini e ne accetta lo statuto.<\/p>\n<p>4. La sede dell\u2019Associazione \u00e8 in Roma, alla via Cavour n. 23. Il trasferimento della sede sociale nell\u2019ambito del Comune di Roma \u00e8 disposto con delibera del consiglio nazionale senza procedere alla modifica del presente Statuto.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 2<\/strong><br \/>\n<strong> (Durata)<\/strong><\/p>\n<p>1. La durata dell\u2019Associazione \u00e8 illimitata.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 3<\/strong><br \/>\n<strong> (Fini sociali)<\/strong><\/p>\n<p>1. L\u2019Associazione difende la tradizione liturgica latino-gregoriana della Chiesa cattolica.<\/p>\n<p>2. L\u2019Associazione \u00e8 costituita a norma del codice civile e secondo la legislazione vigente in materia; \u00e8 apartitica e apolitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della volontariet\u00e0 senza perseguire alcun fine di lucro.<\/p>\n<p>3. A titolo puramente indicativo e non esaustivo, sono modalit\u00e0 di realizzazione degli scopi indicati al comma 1:<br \/>\na) preservare e tramandare le forme rituali e musicali proprie alla tradizione romana detta tridentina;<br \/>\nb) promuovere la conoscenza delle forme rituali e musicali di cui alla lettera a) mediante funzioni liturgiche e, subordinatamente, concerti spirituali;<br \/>\nc) valorizzare, recuperare e restaurare beni di interesse artistico e storico nell\u2019ambito liturgico, quali edifici di culto, sculture, pitture, arredi, parati e suppellettili liturgiche, messali, libri liturgici e altri antichi testi della liturgia romana, organi a canne, spartiti, composizioni musicali e ogni altra opera di interesse culturale;<br \/>\nd) promuovere il latino, il canto gregoriano, la polifonia e la musica d\u2019organo anche mediante l\u2019organizzazione di momenti di formazione teorica e pratica;<br \/>\ne) coinvolgere gruppi corali, maestri di coro, organisti e strumentisti, favorendone la partecipazione al culto;<br \/>\nf) incoraggiare la formazione di musicisti anche attraverso l\u2019istituzione di borse di studio;<br \/>\ng) promuovere e sostenere attivit\u00e0 editoriali e pubblicistiche, su supporto cartaceo e multimediale, secondo le finalit\u00e0 dell\u2019Associazione;<br \/>\nh) avviare campagne di raccolta fondi per sostenere qualsiasi progetto relativo ai fini che l\u2019Associazione si prefigge.<\/p>\n<p>4. L\u2019Associazione potr\u00e0 svolgere attivit\u00e0 diverse da quelle menzionate, se con esse strettamente connesse.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 4<\/strong><br \/>\n<strong> (Soci)<\/strong><\/p>\n<p>1. Sono soci ordinari dell\u2019Associazione i soci delle sezioni indicate all\u2019articolo 5 e coloro che sono iscritti direttamente a Una Voce Italia.<\/p>\n<p>2. I soci ordinari hanno eguali diritti e parit\u00e0 di trattamento all\u2019interno dell\u2019Associazione.<\/p>\n<p>3. I soci ordinari hanno diritto:<br \/>\na) di partecipare alle assemblee nazionali con voto deliberativo;<br \/>\nb) di elettorato attivo e passivo agli uffici elettivi dell\u2019Associazione e delle sezioni.<\/p>\n<p>4. Hanno l\u2019obbligo:<br \/>\na) di operare ai fini di cui all\u2019articolo 3;<br \/>\nb) di astenendosi da ogni attivit\u00e0 incompatibile con i fini e lo spirito dell\u2019Associazione;<br \/>\nc) di sottoporre al collegio dei probiviri ogni controversia tra soci e organi nazionali dell\u2019Associazione, tra soci e sezioni, ovvero di soci tra di loro in tale qualit\u00e0;<br \/>\nd) di versare la quota associativa annuale di cui all\u2019articolo 8 comma 4 lettera d).<\/p>\n<p>5. La qualit\u00e0 di socio ordinario si acquista per effetto dell\u2019accettazione della domanda di ammissione, presentata in forma scritta, a una sezione o direttamente a Una Voce Italia. La presentazione della domanda comporta l\u2019accettazione del presente Statuto e dell\u2019eventuale regolamento interno, e l\u2019obbligo di conformarvisi.<\/p>\n<p>6. La qualit\u00e0 di socio ordinario si perde per:<br \/>\na) dimissioni volontarie comunicate per iscritto;<br \/>\nb) omesso versamento della quota associativa per due annualit\u00e0 consecutive;<br \/>\nc) espulsione;<br \/>\nd) radiazione.<\/p>\n<p>7. I chierici e i religiosi, tali definiti a norma del codice di diritto canonico vigente, possono divenire soci aggregati.<\/p>\n<p>8. I soci aggregati hanno i diritti e gli obblighi preveduti dai comma 3 e 4, esclusi l\u2019elettorato attivo e passivo di cui al comma 3 lettera b) e il versamento della quota associativa di cui al comma 4 lettera d).<\/p>\n<p>9. I soci aggregati sono nominati con decreto del presidente nazionale. La nomina pu\u00f2 avvenire anche per proposta del presidente di sezione, in tal caso divengono soci aggregati anche della sezione.<\/p>\n<p>10. La qualit\u00e0 di socio aggregato si perde per le cause indicate al comma 6 lettere a) c) e d).<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 5<\/strong><br \/>\n<strong> (Le sezioni)<\/strong><\/p>\n<p>1. Le sezioni di Una Voce Italia sono autonomi soggetti associativi che perseguono i fini del presente Statuto e in tale qualit\u00e0 sono aggregate all\u2019Associazione.<\/p>\n<p>2. Esse possono richiedere il riconoscimento della personalit\u00e0 giuridica e fiscale.<\/p>\n<p>3. Le quote, i contributi e i proventi che la sezione riceve sono di propriet\u00e0 della stessa.<\/p>\n<p>4. Un soggetto associativo pu\u00f2 richiedere l\u2019aggregazione a Una Voce Italia facendone domanda all\u2019Associazione.<\/p>\n<p>5. Il consiglio nazionale delibera sull\u2019aggregazione, e individua la responsabilit\u00e0 territoriale che la sezione assume nei confronti dell\u2019Associazione.<\/p>\n<p>6. A seguito dell\u2019aggregazione:<br \/>\na) i soci del soggetto associativo di cui al comma 1 divengono soci ordinari ovvero aggregati dell\u2019Associazione, secondo quanto preveduto all\u2019articolo 4;<br \/>\nb) il soggetto associativo aggiunge alla propria denominazione l\u2019indicazione \u00absezione di Una Voce Italia\u00bb.<\/p>\n<p>7. In caso di irregolarit\u00e0 di funzionamento della sezione, di attivit\u00e0 incompatibili con i fini e lo spirito dell\u2019Associazione, di violazione del presente Statuto, il consiglio nazionale revoca l\u2019aggregazione. La revoca pu\u00f2 essere deliberata anche su richiesta della sezione interessata. Alla revoca consegue il divieto di utilizzare l\u2019indicazione \u00absezione di Una Voce Italia\u00bb.<\/p>\n<p>8. Nel territorio di Roma non \u00e8 possibile aggregare sezioni, tutte le funzioni sono esercitate dall\u2019Associazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 6<\/strong><br \/>\n<strong> (Condizioni generali di aggregazione)<\/strong><\/p>\n<p>1. Il soggetto associativo che intende aggregarsi a Una Voce Italia deve prevedere nei propri statuti o regolamenti:<br \/>\na) di perseguire gli scopi indicati all\u2019articolo 3 comma 1 del presente Statuto;<br \/>\nb) di compromettere in arbitrato irrituale alla giustizia associativa dell\u2019Associazione ogni controversia tra soci e organi nazionali dell\u2019Associazione, tra soci e sezioni, ovvero di soci tra di loro in tale qualit\u00e0;<br \/>\nc) di prevedere la distinzione tra soci ordinari e soci aggregati secondo le regole indicate all\u2019articolo 4.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 7<\/strong><br \/>\n<strong> (Obblighi della sezione)<\/strong><\/p>\n<p>1. Il presidente della sezione trasmette ogni anno entro il 31 gennaio al segretario nazionale:<br \/>\na) l\u2019elenco aggiornato al 31 dicembre dell\u2019anno precedente dei soci iscritti;<br \/>\nb) l\u2019attestazione dell\u2019avvenuto versamento del contributo annuale della sezione all\u2019Associazione;<br \/>\nc) il nome del presidente in carica e la data della sua elezione;<br \/>\nd) il rapporto sull\u2019attivit\u00e0 della sezione.<\/p>\n<p>2. Il segretario nazionale, entro dieci giorni dal ricevimento della documentazione indicata al comma 1, comunica alla sezione il riconoscimento della regolarit\u00e0 dell\u2019iscrizione dei soci. Fino al ricevimento di tale comunicazione, i soci non possono esercitare i loro diritti.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 8<\/strong><br \/>\n<strong> (Il consiglio nazionale)<\/strong><\/p>\n<p>1. L\u2019Associazione \u00e8 retta dal consiglio nazionale.<\/p>\n<p>2. Il consiglio nazionale si compone del presidente nazionale, dei presidenti delle sezioni e dei componenti l\u2019ufficio di presidenza cooptati per effetto dell\u2019elezione di cui al comma 4 lettera c).<\/p>\n<p>3. I consiglieri nazionali presidenti di sezione decadono dalla carica col decadere dalla loro funzione esercitata nella sezione.<\/p>\n<p>4. Il consiglio nazionale:<br \/>\na) delibera sulle attivit\u00e0 dell\u2019Associazione, sul bilancio e sull\u2019amministrazione;<br \/>\nb) delibera sull\u2019aggregazione dei soggetti associativi e sulla revoca delle sezioni;<br \/>\nc) elegge tra i soci ordinari i componenti dell\u2019ufficio di presidenza ogni tre anni alla prima riunione successiva alla elezione del presidente nazionale di cui all\u2019articolo 10 comma 1;<br \/>\nd) fissa ogni triennio la misura della quota annuale spettante all\u2019Associazione;<br \/>\ne) autorizza il presidente nazionale a stare in giudizio;<br \/>\nf) pu\u00f2 deferire al presidente nazionale le decisioni di propria competenza su singole questioni.<\/p>\n<p>5. Le delibere aventi a oggetto l\u2019elezione di cui al comma 4 lettera c) sono adottate con voto ponderato secondo il numero dei soci di ciascuna sezione.<\/p>\n<p>6. Il presidente nazionale convoca il consiglio nazionale due volte l\u2019anno in via ordinaria.<\/p>\n<p>7. Nel periodo intercorrente tra le convocazioni ordinarie del consiglio nazionale le sue attribuzioni spettano all\u2019ufficio di presidenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 9<\/strong><br \/>\n<strong> (Ufficio di presidenza)<\/strong><\/p>\n<p>1. L\u2019ufficio di presidenza si compone del presidente nazionale eletto dall\u2019assemblea nazionale ai sensi dell\u2019articolo 13 comma 2 lettera a) e di due vicepresidenti nazionali, del segretario nazionale e del tesoriere nazionale eletti dal consiglio nazionale ai sensi dell\u2019art. 8 comma 4 lettera c).<\/p>\n<p>2. Il presidente nazionale convoca l\u2019ufficio di presidenza almeno una volta in ciascun periodo intercorrente tra le convocazioni ordinarie del consiglio nazionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 10<\/strong><br \/>\n<strong> (Presidente nazionale)<\/strong><\/p>\n<p>1. Il presidente nazionale \u00e8 eletto dall\u2019assemblea nazionale per la durata di tre anni.<\/p>\n<p>2. Il presidente nazionale:<br \/>\na) dirige l\u2019Associazione e la rappresenta legalmente di fronte ai terzi;<br \/>\nb) mantiene i rapporti con la presidenza della Foederatio Internationalis Una Voce e con le associazioni membro della medesima;<br \/>\nc) stabilisce l\u2019ordine del giorno, convoca e presiede le adunanze del consiglio nazionale, dell\u2019ufficio di presidenza e dell\u2019assemblea nazionale dei soci;<br \/>\nd) vigila sull\u2019amministrazione ordinaria delle entrate e delle spese secondo le deliberazioni adottate dal consiglio nazionale e i bilanci approvati;<br \/>\ne) decide sulle questioni deferitegli dal consiglio nazionale ai sensi dell\u2019articolo 8 comma 4 lettera f);<br \/>\nf) d\u00e0 corso ad attivit\u00e0 culturali connesse con gli scopi dell\u2019Associazione, nei limiti del bilancio, dandone comunicazione al consiglio nazionale;<br \/>\ng) nomina il vicario tra i vicepresidenti nazionali eletti ai sensi dell\u2019articolo 8 comma 4 lettera c).<\/p>\n<p>3. In caso di assenza o impedimento il presidente \u00e8 sostituito dai vicepresidenti nazionali che lo coadiuvano nell\u2019esercizio delle sue funzioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 11<\/strong><br \/>\n<strong> (Segretario nazionale)<\/strong><\/p>\n<p>1. Il segretario nazionale:<br \/>\na) dirige i lavori di segreteria e ne ha responsabilit\u00e0 nei confronti del consiglio nazionale;<br \/>\nb) cura la tenuta della documentazione e predispone quanto necessario alla gestione della vita associativa e ai relativi adempimenti;<br \/>\nc) conserva e aggiorna la lista dei soci, i libri dei verbali e la documentazione dell\u2019Associazione.<\/p>\n<p>2. Il segretario nazionale comunica annualmente alle sezioni la regolarit\u00e0 dell\u2019iscrizione dei loro soci, secondo quanto preveduto dall\u2019articolo 7 comma 1.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 12<\/strong><br \/>\n<strong> (Tesoriere nazionale)<\/strong><\/p>\n<p>1. Il tesoriere nazionale:<br \/>\na) provvede alla gestione amministrativa e contabile dell\u2019Associazione;<br \/>\nb) cura la gestione finanziaria, la tenuta della documentazione contabile e fiscale e predispone quanto necessario ai relativi adempimenti;<br \/>\nc) redige i documenti di rendicontazione annuale da sottoporre all\u2019approvazione dell\u2019assemblea nazionale. Almeno quindici giorni prima della riunione dell\u2019assemblea, anche usando dei mezzi informatici, trasmette i documenti di rendicontazione al segretario nazionale e li rende disponibili alla consultazione da parte dei soci.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 13<\/strong><br \/>\n<strong> (Assemblea nazionale)<\/strong><\/p>\n<p>1. I soci si riuniscono in assemblea nazionale una volta l\u2019anno in via ordinaria, entro tre mesi dalla fine dell\u2019anno solare.<\/p>\n<p>2. L\u2019assemblea:<br \/>\na) elegge il presidente nazionale;<br \/>\nb) approva i documenti di rendicontazione annuale;<br \/>\nc) delibera sulle spese straordinarie e su quanto riguarda il patrimonio dell\u2019Associazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 14<\/strong><br \/>\n<strong> (Convocazione, costituzione e deliberazioni)<\/strong><\/p>\n<p>1. In prima convocazione, l\u2019adunanza dell\u2019assemblea nazionale \u00e8 valida quando sia presente almeno la met\u00e0 dei soci ordinari; in seconda convocazione &#8211; da tenersi il giorno successivo &#8211; \u00e8 valida qualunque sia il numero dei presenti.<\/p>\n<p>2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi.<\/p>\n<p>3. E\u2019 ammessa la votazione per delega. Il delegato non pu\u00f2 rappresentare pi\u00f9 di venti soci e non deve essere consigliere nazionale, n\u00e9 all\u2019ufficio di presidenza.<\/p>\n<p>4. Tutte le votazioni che si riferiscano a persone sono effettuate a scrutinio segreto.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 15<\/strong><br \/>\n<strong> (Giustizia associativa)<\/strong><\/p>\n<p>1. Alla giustizia associativa sono deferite tutte le controversie concernenti:<br \/>\na) l\u2019acquisizione e la perdita della qualit\u00e0 di socio;<br \/>\nb) l\u2019irrogazione delle sanzioni;<br \/>\nc) le contestazioni tra i soci relative alla nomina agli uffici associativi nazionali e alla regolarit\u00e0 delle elezioni.<\/p>\n<p>2. Con l\u2019aggregazione a Una Voce Italia, i soggetti associativi di cui all\u2019articolo 5, anche per conto dei loro associati, compromettono in arbitrato irrituale alla giustizia associativa ogni controversia indicata all\u2019articolo 6 lettera b).<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 16<\/strong><br \/>\n<strong> (Collegio dei probiviri)<\/strong><\/p>\n<p>1. La decisione delle controversie \u00e8 presa in unica istanza dal collegio dei probiviri.<\/p>\n<p>2. Il collegio si compone di tre probiviri effettivi e due supplenti nominati tra i soci ordinari dal presidente nazionale all\u2019inizio del suo mandato.<\/p>\n<p>3. Il collegio \u00e8 presieduto dal proboviro effettivo seniore con nome di decano.<\/p>\n<p>4. In caso di cessazione o impedimento di uno dei probiviri effettivi, questi \u00e8 sostituito dal supplente seniore.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 17<\/strong><br \/>\n<strong> (Procedimento arbitrale)<\/strong><\/p>\n<p>1. La promozione del procedimento disciplinare compete al presidente nazionale.<\/p>\n<p>2. Il decano, ricevuta la lettera di accusa, la invia all\u2019accusato con invito a far pervenire le proprie deduzioni nel termine di trenta giorni; contestualmente fissa la data dell\u2019udienza di trattazione, avvertendo le parti che possono essere sentite personalmente e che l\u2019accusato pu\u00f2 farsi assistere da un socio di sua fiducia.<\/p>\n<p>3. All\u2019udienza il segretario nazionale svolge le funzioni di cancelliere.<\/p>\n<p>4. Il collegio decide in unica istanza, depositando non oltre trenta giorni presso il cancelliere la decisione motivata.<\/p>\n<p>5. Si procede disciplinarmente nei confronti del socio che:<br \/>\na) svolga attivit\u00e0 incompatibile con i fini e lo spirito dell\u2019Associazione;<br \/>\nb) non osservi i doveri sanciti dal presente Statuto, dall\u2019eventuale regolamento interno, dalle deliberazioni degli organi dell\u2019Associazione;<br \/>\nc) adotti comportamenti lesivi dell\u2019immagine, degli interessi e dei fini dell\u2019Associazione;<br \/>\nd) assuma una condotta che possa alterare la coesione e l\u2019armonia delle sezioni e dei soci;<br \/>\ne) utilizzi un linguaggio verbale e gestuale indecoroso, offensivo e discriminatorio verso l\u2019Associazione, le sezioni o i soci;<br \/>\nf) cagioni con dolo danni materiali alle cose in possesso dell\u2019Associazione.<\/p>\n<p>6. Il collegio nei confronti di un socio pu\u00f2 irrogare una delle seguenti sanzioni, in ragione della gravit\u00e0 delle inadempienze:<br \/>\na) ammonimento scritto;<br \/>\ne) espulsione, per la quale il socio potr\u00e0 ripresentare domanda di iscrizione non prima di due anni;<br \/>\nf) radiazione, per la quale non sar\u00e0 pi\u00f9 possibile iscriversi all\u2019Associazione.<\/p>\n<p>7. All\u2019esecuzione della pronunzia del collegio provvede un commissario nominato dal presidente nazionale.<\/p>\n<p>8. I procedimenti diversi da quelli disciplinari, sottoposti al collegio dei probiviri, sono introdotti con ricorso, i soci che vi sono parti possono farsi assistere da altro socio.<br \/>\n9. Ai procedimenti di cui al comma 8 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei comma 2, 3, 4 e 7 del presente articolo 17.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 18<\/strong><br \/>\n<strong> (Esercizio sociale)<\/strong><\/p>\n<p>1. L\u2019esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 19<\/strong><br \/>\n<strong> (Patrimonio, risorse economiche e finanziarie)<\/strong><\/p>\n<p>1. Il patrimonio e le risorse economiche e finanziarie dell\u2019Associazione provengono dalle quote associative, dai proventi per le offerte di beni e servizi a soci, dagli acquisti mobiliari e immobiliari fatti a qualunque titolo, da campagne di raccolta fondi, da lasciti, donazioni, sussidi e contributi concessi da persone fisiche e giuridiche, organi ed enti pubblici. Essi non si estendono al patrimonio e alle risorse economiche delle sezioni.<\/p>\n<p>2. Al patrimonio sociale confluiscono gli eventuali avanzi di gestione.<\/p>\n<p>3. Gli utili e gli avanzi di gestione sono esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attivit\u00e0 istituzionali e di quelle direttamente connesse.<\/p>\n<p>4. Durante la vita dell\u2019Associazione \u00e8 fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonch\u00e9 fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.<\/p>\n<p>5. In caso di scioglimento dell\u2019Associazione il patrimonio \u00e8 devoluto alla Foederatio Internationalis Una Voce, salva diversa destinazione imposta dalla legge.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 20<\/strong><br \/>\n<strong> (Riconoscimenti al merito)<\/strong><\/p>\n<p>1. L\u2019Associazione conferisce la medaglia Carlo Belli nelle due classi d\u2019argento e oro a coloro che, anche non soci, abbiano bene meritato del sodalizio.<\/p>\n<p>2. La medaglia \u00e8 concessa dal presidente nazionale.<\/p>\n<p>3. I decorati della medaglia acquisiscono il titolo di \u00abbenemerito di Una Voce Italia\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 21<\/strong><br \/>\n<strong> (Messe)<\/strong><\/p>\n<p>1. L\u2019Associazione fa celebrare annualmente:<br \/>\na) una Messa per coloro che sono attualmente soci;<br \/>\nb) una Messa di anniversario per tutti i soci defunti.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 22<\/strong><br \/>\n<strong> (Patroni)<\/strong><\/p>\n<p>1. L\u2019Associazione invoca il patrocinio di san Michele Arcangelo e ne promuove il culto.<\/p>\n<p>2. L\u2019Associazione venera san Gregorio Magno papa e dottore della Chiesa, protettore della Foederatio Internationalis Una Voce, e san Pio V papa.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 23<\/strong><br \/>\n<strong> (Disposizioni transitorie)<\/strong><\/p>\n<p>1. Nel termine di due anni dal 19 maggio 2018, data dell\u2019approvazione del presente Statuto, le sezioni esistenti devono costituirsi in autonomi soggetti associativi e richiedere l\u2019aggregazione a Una Voce Italia. Nel caso di mancata costituzione, il consiglio nazionale, assunte le necessarie informazioni, delibera lo scioglimento della sezione.<\/p>\n<p>2. I soci delle sezioni sciolte ai sensi del comma 1 rimangono soci di Una Voce Italia, nella rispettiva qualit\u00e0 di soci ordinari e soci aggregati.<\/p>\n<p>3. La classe dei soci onorari \u00e8 abolita, coloro che vi appartenevano conservano il titolo quale segno di gratitudine dell\u2019Associazione.<\/p>\n<p>4. Il presente Statuto entra in vigore il primo gennaio 2019. Gli organi sociali eletti per il triennio 2017-2019 sono prorogati fino al termine del loro mandato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>* Statuto modificato il 19\u00a0maggio 2018.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>STATUTO \u00a0DI \u00a0UNA \u00a0VOCE \u00a0ITALIA &nbsp; Art. 1 (Nozione) 1. \u00abUna Voce Italia\u00bb, di seguito \u00abl\u2019Associazione\u00bb, \u00e8 un\u2019associazione culturale senza scopo di lucro, fondata in Roma il 7 luglio 1966. 2. 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