Atto costitutivo e Statuto dell’Associazione Una Voce Italiana, 7 Luglio 1966

ATTO COSTITUTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE UNA VOCE ITALIANA

N 178034 di Repertorio N 12583 della Raccolta

Atto costitutivo dell’associazione (I) «Una Voce» con sede in Roma in Via Nemorense N 100

Repubblica Italiana.

L’anno millenovecentosessantasei nel dì sette del mese di luglio in Roma e nel mio studio

7 Luglio 1966

Avanti a me Dottor Aurelio Cinque Notaio in Roma con studio in Via dell’Esquilino 38 iscritto nel ruolo del Collegio notarile dei distretti riuniti di Roma e Velletri non assistito da testimoni per espressa e concorde rinunzia fattavi col mio consenso dai comparenti, sono presenti

1) dr. Caffarelli Filippo nato a Roma il 5 giugno 1891 ed ivi domiciliato in Via Condotti 61

2) Prof. dr. Pacitti Guerino nato a Ferentino l’11 febbraio 1911 domiciliato a Roma Via Nemorense 100

3) Belli Carlo nato a Rovereto il 6 dicembre 1903 domiciliato in Roma in Via del Casaletto 348

4) Rag. Sacchetti Luciano nato a Roma l’8 giugno 1926 e domiciliato in Roma in Via Tuscolana 889

5) Biancotti Paola nata a Roma l’11 (6) giugno 1941 e domiciliata in Roma in Via Arrigo D’Avila 61

(x) |6) Cortellazzo Marisa nata a – – e domiciliata in Roma in Via Nomentana  187| (x) annulla le tredici parole interlineate da ‹6› a ‹187›

Comparenti (7) della cui identità personale io Notaio sono certo i quali in virtù del presente atto dichiarano stipulano e convengono quanto segue: I E’ costituita con sede in Roma in Via Nemorense N 100 l’associazione (I) ‹Una Voce› che ha il compito di difendere la lingua e la musica tradizionale nella liturgia della Chiesa Romana (2) ed è approvato l’allegato statuto associativo composto di (1) |diciotto| sedici articoli inserito a questo atto sotto la lettera A previa lettura e firma dei comparenti e di me Notaio. L’associazione non persegue fini di lucro.

II La durata dell’associazione è fissata fino al 31 dicembre 1999 e potrà essere prorogata

III A comporre il primo Consiglio Direttivo vengono eletti il Dott. Filippo Caffarelli quale Presidente il Prof. Montale Eugenio Vice Presidente il Prof. Pacitti Guerino delegato generale Belli Carlo Consigliere (3) |Tesoriere| e il Rag. Sacchetti Luciano Consigliere Tesoriere

IV Si dà atto che i comparenti hanno già versato nella Cassa Sociale la loro quota di ammissione di lire (4) (500) ciascuno.

V Nell’accettare le cariche suddette gli investiti (5) e gli intervenuti al presente atto danno mandato al Presidente di apportare al presente atto costitutivo e all’allegato Statuto tutte le modifiche e variazioni che fossero ritenute necessarie od opportune dall’autorità competente.

VI Per tutto quanto non previsto dallo Statuto e da questo atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia e segnatamente quelle di cui agli artt. 14 e seguenti del Capo II Titolo II del codice civile.

VII Per il migliore e più efficiente raggiungimento degli scopi associativi sarà richiesto il riconoscimento della personalità giuridica e frattanto l’associazione potrà aderire ad enti internazionali perseguenti gli stessi scopi dell’associazione.

E richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto che ho letto ai comparenti i quali, alle mie interpellanze lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e viene sottoscritto quindi da loro e da me Notaio. Scritto da me fino a qui della quarta facciata di un foglio.

(1) dele ‹diciotto› (I) adde: Italiana (2) adde: e fuori di essa in piena conformità con le costituzioni liturgiche e conciliari (3) dele ‹Tesoriere› (4) adde: cinquecento (£ (5) adde: presenti (6) dele ‹giugno› sostituisci ‹dicembre› (7) adde: Benestanti.

Sono in tutto cinque postille lette ed approvate ai sensi di legge anzi sono sette postille approvate

Filippo Caffarelli

Guerino Pacitti                                                           Carlo Belli

Paola Biancotti

Luciano Sacchetti

Dott. Aurelio Cinque Notaio [sul sigillo]

attocostitutivo07-07-1966.pdf

 

 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “UNA VOCE”

ART. 1 – L’associazione “Una Voce”, ha il compito di difendere la lingua e la musica tradizionali nella liturgia della Chiesa romana, e fuori di essa in (1)

ART. 2 – L’Associazione non si prefigge alcun scopo di indole politica o di lucro, ha sede in Roma ed ha tra i suoi postulati il conseguimento della personalità giuridica per il raggiungimento dei suoi fini e verrà dopo di ciò registrata presso il Registro Provinciale.

ART. 3 – Essa è composta da soci fondatori e da un numero indeterminato di soci italiani e stranieri.
L’Associazione ha durata fino al 31 Dicembre 1999 e potrà essere prorogata. L’Associazione può aderire a organismi internazionali perseguenti gli stessi scopi.

ART. 4 – Sono soci fondatori quelli intervenuti all’atto costitutivo e quelli indicati al primo Consiglio Direttivo. Può aderire all’associazione chiunque lo voglia senza distinzione alcuna.
La quota di ammissione è fissata in L. 500 ciascuna.

ART. 5 – L’associazione è retta dal Presidente coadiuvato dal delegato generale e dal consiglio direttivo composto da 1 V. Presidente e dal delegato generale e da 2 consiglieri, uno dei quali con funzione di tesoriere.

ART. 6 – Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione anche di fronte ai terzi, convoca e presiede le adunanze sia del consiglio direttivo sia dei soci. Dirige lo svolgimento dell’attività dell’associazione e provvede all’amministrazione ordinaria delle entrate e delle spese secondo le deliberazioni adottate dal consiglio direttivo e i bilanci (3) |da esso| approvati; vigila sulla conservazione del patrimonio dell’associazione, firma, unitamente col tesoriere, gli ordini di pagamento.
Decide su questioni che possono venirgli deferite dal consiglio direttivo.
Può entro i limiti previsti dal bilancio, e su parere conforme del consiglio direttivo, dar corso ad attività culturali connesse con gli scopi dell’associazione.
Nelle votazioni, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

ART. 7 – Il V. Presidente coadiuva(4)|no| il Presidente (5) |il più anziano di essi| e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento o per sua delega.

ART. 8 – Il delegato generale coadiuva il Presidente nell’attività organizzativa artistica e culturale dell’Associazione.

ART. 9 – Il consigliere tesoriere coadiuva il Presidente nella gestione amministrativa dell’associazione e firma congiuntamente con lui gli ordini di pagamento e di esazione.

ART. 10 – Il consiglio direttivo collabora col Presidente nell’esercizio delle sue funzioni, delibera sulle questioni che gli vengono eventualmente delegate da almeno dieci soci, autorizza il Presidente a stare in giudizio delibera sull’ammissione dei soci a suo insindacabile giudizio.

ART. 11 – Il Presidente, il V. Presidente, il delegato generale, il consigliere tesoriere e gli altri consiglieri sono nominati dall’assemblea dei soci e restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
Qualora nel corso del triennio si verifichino vacanze nelle cariche le nuove elezioni hanno validità limitata al periodo residuo del triennio.

ART. 12 – L’Assemblea dell’Associazione composta da tutti coloro che vi hanno aderito delibera sull’attività culturale, sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo riveduto dai revisori dei conti, sulle spese straordinarie e su quanto riguarda il patrimonio dell’associazione.

ART. 13 – Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un collegio di revisori dei conti dei quali due effettivi e uno supplente. I revisori durano in carica tre anni riferiscono annualmente alla fine dell’esercizio finanziario con relazione scritta al consiglio direttivo. L’esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.
L’Assemblea dell’Associazione è convocata almeno una volta all’anno non oltre tre mesi dalla fine dell’anno solare. Le adunanze dei soci sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci, in seconda convocazione mezz’ora dopo quella stabilita nell’avviso qualunque sia il numero dei presenti.
E’ ammessa la votazione per delega (7)
Nelle votazioni per l’elezione alla carica di Presidente è eletto colui che raccoglie il numero maggiore di suffragi dei votanti.
Tutte le votazioni riferentesi a persone vengono effettuate a scrutinio segreto.

ART. 14 – La seduta per l’elezione del Presidente e dei componenti il consiglio direttivo ha luogo nella seduta dell’assemblea.
Qualora si verifichi il caso di una vacanza della Presidenza o in una delle cariche del consiglio direttivo, l’elezione relativa ha luogo nella seduta immediatamente successiva alla vacanza.

ART. 15 – Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle quote associative e da eredità legati da donazioni, da attività editoriali, da oblazioni e da contributi di ogni genere.
In caso di scioglimento il patrimonio sociale sarà devoluto secondo la destinazione fissata dal Consiglio Direttivo sentita ove sia possibile l’assemblea.

ART. 16 – Le modifiche al presente statuto debbono essere proposte dal Consiglio direttivo e da almeno dieci soci e costituiranno il primo punto all’o. d. g.
Le deliberazioni dell’assemblea in proposito sono valide con l’approvazione della maggioranza assoluta (8) |su almeno 50| dei votanti.

(1) adde: “piena conformità con le costituzioni liturgiche e conciliari”. (2) Una postilla letta ed approvata ai sensi di legge. (2) dele le nove parole interlineate da Una a legge. (3) dele da esso (4) dele no (5) dele: il più anziano di essi e sostituisci: e (6) adde: soci a suo insindacabile giudizio. (7) adde: Il delegato non può rappresentare più di cinque soci e non deve appartenere al Consiglio
Direttivo. (8) dele: su almeno 50 e sostituisci: dei.

Sono in tutto otto postille lette ed approvate ai sensi di legge.

Filippo Caffarelli

Guerino Pacitti

Carlo Belli

Paola Biancotti

Luciano Sacchetti

Aurelio Cinque Notaio [sul sigillo]

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