Statuto

STATUTO  DI  UNA  VOCE  ITALIA

 

Art. 1
(Nozione)

1. «Una Voce Italia», di seguito «l’Associazione», è un’associazione culturale senza scopo di lucro, fondata in Roma il 7 luglio 1966.

2. L’Associazione potrà richiedere il riconoscimento della personalità giuridica.

3. L’Associazione aderisce alla Foederatio Internationalis Una Voce, ne condivide i fini e ne accetta lo statuto.

4. La sede dell’Associazione è in Roma, alla via Cavour n. 23. Il trasferimento della sede sociale nell’ambito del Comune di Roma è disposto con delibera del consiglio nazionale senza procedere alla modifica del presente Statuto.

Art. 2
(Durata)

1. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 3
(Fini sociali)

1. L’Associazione difende la tradizione liturgica latino-gregoriana della Chiesa cattolica.

2. L’Associazione è costituita a norma del codice civile e secondo la legislazione vigente in materia; è apartitica e apolitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della volontarietà senza perseguire alcun fine di lucro.

3. A titolo puramente indicativo e non esaustivo, sono modalità di realizzazione degli scopi indicati al comma 1:
a) preservare e tramandare le forme rituali e musicali proprie alla tradizione romana detta tridentina;
b) promuovere la conoscenza delle forme rituali e musicali di cui alla lettera a) mediante funzioni liturgiche e, subordinatamente, concerti spirituali;
c) valorizzare, recuperare e restaurare beni di interesse artistico e storico nell’ambito liturgico, quali edifici di culto, sculture, pitture, arredi, parati e suppellettili liturgiche, messali, libri liturgici e altri antichi testi della liturgia romana, organi a canne, spartiti, composizioni musicali e ogni altra opera di interesse culturale;
d) promuovere il latino, il canto gregoriano, la polifonia e la musica d’organo anche mediante l’organizzazione di momenti di formazione teorica e pratica;
e) coinvolgere gruppi corali, maestri di coro, organisti e strumentisti, favorendone la partecipazione al culto;
f) incoraggiare la formazione di musicisti anche attraverso l’istituzione di borse di studio;
g) promuovere e sostenere attività editoriali e pubblicistiche, su supporto cartaceo e multimediale, secondo le finalità dell’Associazione;
h) avviare campagne di raccolta fondi per sostenere qualsiasi progetto relativo ai fini che l’Associazione si prefigge.

4. L’Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate, se con esse strettamente connesse.

Art. 4
(Soci)

1. Sono soci ordinari dell’Associazione i soci delle sezioni indicate all’articolo 5 e coloro che sono iscritti direttamente a Una Voce Italia.

2. I soci ordinari hanno eguali diritti e parità di trattamento all’interno dell’Associazione.

3. I soci ordinari hanno diritto:
a) di partecipare alle assemblee nazionali con voto deliberativo;
b) di elettorato attivo e passivo agli uffici elettivi dell’Associazione e delle sezioni.

4. Hanno l’obbligo:
a) di operare ai fini di cui all’articolo 3;
b) di astenendosi da ogni attività incompatibile con i fini e lo spirito dell’Associazione;
c) di sottoporre al collegio dei probiviri ogni controversia tra soci e organi nazionali dell’Associazione, tra soci e sezioni, ovvero di soci tra di loro in tale qualità;
d) di versare la quota associativa annuale di cui all’articolo 8 comma 4 lettera d).

5. La qualità di socio ordinario si acquista per effetto dell’accettazione della domanda di ammissione, presentata in forma scritta, a una sezione o direttamente a Una Voce Italia. La presentazione della domanda comporta l’accettazione del presente Statuto e dell’eventuale regolamento interno, e l’obbligo di conformarvisi.

6. La qualità di socio ordinario si perde per:
a) dimissioni volontarie comunicate per iscritto;
b) omesso versamento della quota associativa per due annualità consecutive;
c) espulsione;
d) radiazione.

7. I chierici e i religiosi, tali definiti a norma del codice di diritto canonico vigente, possono divenire soci aggregati.

8. I soci aggregati hanno i diritti e gli obblighi preveduti dai comma 3 e 4, esclusi l’elettorato attivo e passivo di cui al comma 3 lettera b) e il versamento della quota associativa di cui al comma 4 lettera d).

9. I soci aggregati sono nominati con decreto del presidente nazionale. La nomina può avvenire anche per proposta del presidente di sezione, in tal caso divengono soci aggregati anche della sezione.

10. La qualità di socio aggregato si perde per le cause indicate al comma 6 lettere a) c) e d).

Art. 5
(Le sezioni)

1. Le sezioni di Una Voce Italia sono autonomi soggetti associativi che perseguono i fini del presente Statuto e in tale qualità sono aggregate all’Associazione.

2. Esse possono richiedere il riconoscimento della personalità giuridica e fiscale.

3. Le quote, i contributi e i proventi che la sezione riceve sono di proprietà della stessa.

4. Un soggetto associativo può richiedere l’aggregazione a Una Voce Italia facendone domanda all’Associazione.

5. Il consiglio nazionale delibera sull’aggregazione, e individua la responsabilità territoriale che la sezione assume nei confronti dell’Associazione.

6. A seguito dell’aggregazione:
a) i soci del soggetto associativo di cui al comma 1 divengono soci ordinari ovvero aggregati dell’Associazione, secondo quanto preveduto all’articolo 4;
b) il soggetto associativo aggiunge alla propria denominazione l’indicazione «sezione di Una Voce Italia».

7. In caso di irregolarità di funzionamento della sezione, di attività incompatibili con i fini e lo spirito dell’Associazione, di violazione del presente Statuto, il consiglio nazionale revoca l’aggregazione. La revoca può essere deliberata anche su richiesta della sezione interessata. Alla revoca consegue il divieto di utilizzare l’indicazione «sezione di Una Voce Italia».

8. Nel territorio di Roma non è possibile aggregare sezioni, tutte le funzioni sono esercitate dall’Associazione.

Art. 6
(Condizioni generali di aggregazione)

1. Il soggetto associativo che intende aggregarsi a Una Voce Italia deve prevedere nei propri statuti o regolamenti:
a) di perseguire gli scopi indicati all’articolo 3 comma 1 del presente Statuto;
b) di compromettere in arbitrato irrituale alla giustizia associativa dell’Associazione ogni controversia tra soci e organi nazionali dell’Associazione, tra soci e sezioni, ovvero di soci tra di loro in tale qualità;
c) di prevedere la distinzione tra soci ordinari e soci aggregati secondo le regole indicate all’articolo 4.

Art. 7
(Obblighi della sezione)

1. Il presidente della sezione trasmette ogni anno entro il 31 gennaio al segretario nazionale:
a) l’elenco aggiornato al 31 dicembre dell’anno precedente dei soci iscritti;
b) l’attestazione dell’avvenuto versamento del contributo annuale della sezione all’Associazione;
c) il nome del presidente in carica e la data della sua elezione;
d) il rapporto sull’attività della sezione.

2. Il segretario nazionale, entro dieci giorni dal ricevimento della documentazione indicata al comma 1, comunica alla sezione il riconoscimento della regolarità dell’iscrizione dei soci. Fino al ricevimento di tale comunicazione, i soci non possono esercitare i loro diritti.

Art. 8
(Il consiglio nazionale)

1. L’Associazione è retta dal consiglio nazionale.

2. Il consiglio nazionale si compone del presidente nazionale, dei presidenti delle sezioni e dei componenti l’ufficio di presidenza cooptati per effetto dell’elezione di cui al comma 4 lettera c).

3. I consiglieri nazionali presidenti di sezione decadono dalla carica col decadere dalla loro funzione esercitata nella sezione.

4. Il consiglio nazionale:
a) delibera sulle attività dell’Associazione, sul bilancio e sull’amministrazione;
b) delibera sull’aggregazione dei soggetti associativi e sulla revoca delle sezioni;
c) elegge tra i soci ordinari i componenti dell’ufficio di presidenza ogni tre anni alla prima riunione successiva alla elezione del presidente nazionale di cui all’articolo 10 comma 1;
d) fissa ogni triennio la misura della quota annuale spettante all’Associazione;
e) autorizza il presidente nazionale a stare in giudizio;
f) può deferire al presidente nazionale le decisioni di propria competenza su singole questioni.

5. Le delibere aventi a oggetto l’elezione di cui al comma 4 lettera c) sono adottate con voto ponderato secondo il numero dei soci di ciascuna sezione.

6. Il presidente nazionale convoca il consiglio nazionale due volte l’anno in via ordinaria.

7. Nel periodo intercorrente tra le convocazioni ordinarie del consiglio nazionale le sue attribuzioni spettano all’ufficio di presidenza.

Art. 9
(Ufficio di presidenza)

1. L’ufficio di presidenza si compone del presidente nazionale eletto dall’assemblea nazionale ai sensi dell’articolo 13 comma 2 lettera a) e di due vicepresidenti nazionali, del segretario nazionale e del tesoriere nazionale eletti dal consiglio nazionale ai sensi dell’art. 8 comma 4 lettera c).

2. Il presidente nazionale convoca l’ufficio di presidenza almeno una volta in ciascun periodo intercorrente tra le convocazioni ordinarie del consiglio nazionale.

Art. 10
(Presidente nazionale)

1. Il presidente nazionale è eletto dall’assemblea nazionale per la durata di tre anni.

2. Il presidente nazionale:
a) dirige l’Associazione e la rappresenta legalmente di fronte ai terzi;
b) mantiene i rapporti con la presidenza della Foederatio Internationalis Una Voce e con le associazioni membro della medesima;
c) stabilisce l’ordine del giorno, convoca e presiede le adunanze del consiglio nazionale, dell’ufficio di presidenza e dell’assemblea nazionale dei soci;
d) vigila sull’amministrazione ordinaria delle entrate e delle spese secondo le deliberazioni adottate dal consiglio nazionale e i bilanci approvati;
e) decide sulle questioni deferitegli dal consiglio nazionale ai sensi dell’articolo 8 comma 4 lettera f);
f) dà corso ad attività culturali connesse con gli scopi dell’Associazione, nei limiti del bilancio, dandone comunicazione al consiglio nazionale;
g) nomina il vicario tra i vicepresidenti nazionali eletti ai sensi dell’articolo 8 comma 4 lettera c).

3. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dai vicepresidenti nazionali che lo coadiuvano nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 11
(Segretario nazionale)

1. Il segretario nazionale:
a) dirige i lavori di segreteria e ne ha responsabilità nei confronti del consiglio nazionale;
b) cura la tenuta della documentazione e predispone quanto necessario alla gestione della vita associativa e ai relativi adempimenti;
c) conserva e aggiorna la lista dei soci, i libri dei verbali e la documentazione dell’Associazione.

2. Il segretario nazionale comunica annualmente alle sezioni la regolarità dell’iscrizione dei loro soci, secondo quanto preveduto dall’articolo 7 comma 1.

Art. 12
(Tesoriere nazionale)

1. Il tesoriere nazionale:
a) provvede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione;
b) cura la gestione finanziaria, la tenuta della documentazione contabile e fiscale e predispone quanto necessario ai relativi adempimenti;
c) redige i documenti di rendicontazione annuale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea nazionale. Almeno quindici giorni prima della riunione dell’assemblea, anche usando dei mezzi informatici, trasmette i documenti di rendicontazione al segretario nazionale e li rende disponibili alla consultazione da parte dei soci.

Art. 13
(Assemblea nazionale)

1. I soci si riuniscono in assemblea nazionale una volta l’anno in via ordinaria, entro tre mesi dalla fine dell’anno solare.

2. L’assemblea:
a) elegge il presidente nazionale;
b) approva i documenti di rendicontazione annuale;
c) delibera sulle spese straordinarie e su quanto riguarda il patrimonio dell’Associazione.

Art. 14
(Convocazione, costituzione e deliberazioni)

1. In prima convocazione, l’adunanza dell’assemblea nazionale è valida quando sia presente almeno la metà dei soci ordinari; in seconda convocazione – da tenersi il giorno successivo – è valida qualunque sia il numero dei presenti.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi.

3. E’ ammessa la votazione per delega. Il delegato non può rappresentare più di venti soci e non deve essere consigliere nazionale, né all’ufficio di presidenza.

4. Tutte le votazioni che si riferiscano a persone sono effettuate a scrutinio segreto.

Art. 15
(Giustizia associativa)

1. Alla giustizia associativa sono deferite tutte le controversie concernenti:
a) l’acquisizione e la perdita della qualità di socio;
b) l’irrogazione delle sanzioni;
c) le contestazioni tra i soci relative alla nomina agli uffici associativi nazionali e alla regolarità delle elezioni.

2. Con l’aggregazione a Una Voce Italia, i soggetti associativi di cui all’articolo 5, anche per conto dei loro associati, compromettono in arbitrato irrituale alla giustizia associativa ogni controversia indicata all’articolo 6 lettera b).

Art. 16
(Collegio dei probiviri)

1. La decisione delle controversie è presa in unica istanza dal collegio dei probiviri.

2. Il collegio si compone di tre probiviri effettivi e due supplenti nominati tra i soci ordinari dal presidente nazionale all’inizio del suo mandato.

3. Il collegio è presieduto dal proboviro effettivo seniore con nome di decano.

4. In caso di cessazione o impedimento di uno dei probiviri effettivi, questi è sostituito dal supplente seniore.

Art. 17
(Procedimento arbitrale)

1. La promozione del procedimento disciplinare compete al presidente nazionale.

2. Il decano, ricevuta la lettera di accusa, la invia all’accusato con invito a far pervenire le proprie deduzioni nel termine di trenta giorni; contestualmente fissa la data dell’udienza di trattazione, avvertendo le parti che possono essere sentite personalmente e che l’accusato può farsi assistere da un socio di sua fiducia.

3. All’udienza il segretario nazionale svolge le funzioni di cancelliere.

4. Il collegio decide in unica istanza, depositando non oltre trenta giorni presso il cancelliere la decisione motivata.

5. Si procede disciplinarmente nei confronti del socio che:
a) svolga attività incompatibile con i fini e lo spirito dell’Associazione;
b) non osservi i doveri sanciti dal presente Statuto, dall’eventuale regolamento interno, dalle deliberazioni degli organi dell’Associazione;
c) adotti comportamenti lesivi dell’immagine, degli interessi e dei fini dell’Associazione;
d) assuma una condotta che possa alterare la coesione e l’armonia delle sezioni e dei soci;
e) utilizzi un linguaggio verbale e gestuale indecoroso, offensivo e discriminatorio verso l’Associazione, le sezioni o i soci;
f) cagioni con dolo danni materiali alle cose in possesso dell’Associazione.

6. Il collegio nei confronti di un socio può irrogare una delle seguenti sanzioni, in ragione della gravità delle inadempienze:
a) ammonimento scritto;
e) espulsione, per la quale il socio potrà ripresentare domanda di iscrizione non prima di due anni;
f) radiazione, per la quale non sarà più possibile iscriversi all’Associazione.

7. All’esecuzione della pronunzia del collegio provvede un commissario nominato dal presidente nazionale.

8. I procedimenti diversi da quelli disciplinari, sottoposti al collegio dei probiviri, sono introdotti con ricorso, i soci che vi sono parti possono farsi assistere da altro socio.
9. Ai procedimenti di cui al comma 8 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei comma 2, 3, 4 e 7 del presente articolo 17.

Art. 18
(Esercizio sociale)

1. L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 19
(Patrimonio, risorse economiche e finanziarie)

1. Il patrimonio e le risorse economiche e finanziarie dell’Associazione provengono dalle quote associative, dai proventi per le offerte di beni e servizi a soci, dagli acquisti mobiliari e immobiliari fatti a qualunque titolo, da campagne di raccolta fondi, da lasciti, donazioni, sussidi e contributi concessi da persone fisiche e giuridiche, organi ed enti pubblici. Essi non si estendono al patrimonio e alle risorse economiche delle sezioni.

2. Al patrimonio sociale confluiscono gli eventuali avanzi di gestione.

3. Gli utili e gli avanzi di gestione sono esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

4. Durante la vita dell’Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

5. In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio è devoluto alla Foederatio Internationalis Una Voce, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20
(Riconoscimenti al merito)

1. L’Associazione conferisce la medaglia Carlo Belli nelle due classi d’argento e oro a coloro che, anche non soci, abbiano bene meritato del sodalizio.

2. La medaglia è concessa dal presidente nazionale.

3. I decorati della medaglia acquisiscono il titolo di «benemerito di Una Voce Italia».

Art. 21
(Messe)

1. L’Associazione fa celebrare annualmente:
a) una Messa per coloro che sono attualmente soci;
b) una Messa di anniversario per tutti i soci defunti.

Art. 22
(Patroni)

1. L’Associazione invoca il patrocinio di san Michele Arcangelo e ne promuove il culto.

2. L’Associazione venera san Gregorio Magno papa e dottore della Chiesa, protettore della Foederatio Internationalis Una Voce, e san Pio V papa.

Art. 23
(Disposizioni transitorie)

1. Nel termine di due anni dal 19 maggio 2018, data dell’approvazione del presente Statuto, le sezioni esistenti devono costituirsi in autonomi soggetti associativi e richiedere l’aggregazione a Una Voce Italia. Nel caso di mancata costituzione, il consiglio nazionale, assunte le necessarie informazioni, delibera lo scioglimento della sezione.

2. I soci delle sezioni sciolte ai sensi del comma 1 rimangono soci di Una Voce Italia, nella rispettiva qualità di soci ordinari e soci aggregati.

3. La classe dei soci onorari è abolita, coloro che vi appartenevano conservano il titolo quale segno di gratitudine dell’Associazione.

4. Il presente Statuto entra in vigore il primo gennaio 2019. Gli organi sociali eletti per il triennio 2017-2019 sono prorogati fino al termine del loro mandato.

* Statuto modificato il 19 maggio 2018.

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